Musica ad alto volume, bricolage, urla, mobili che strisciano, tacchi sul pavimento, televisore con volume troppo alto, aspirapolvere di primo mattino e chi più ne ha più ne metta, etc.
Sono tante le liti condominiali che nascono tra i vicini a causa dei rumori provenienti dalle varie abitazioni. La violazione di domicilio vale anche per il “rumore”. Se un rumore non è autorizzato ad entrare nelle nostre case deve stare fuori dalla porta. E se si ostina a ritornare, giorno dopo giorno, può capitare che la fonte del rumore venga “soppressa”.
I rumori da appartamento sono un problema sociale serio, spesso balzato alle luci della cronaca, come accaduto proprio pochi giorni fa a Milano.

IL CANTIERE FA RUMORE: AGGREDISCE UN OPERAIO E SI BARRICA CON UN’ASCIA (Corriere della sera 28 ottobre 2015)

Era infastidito dai rumori provocati dai lavori per la ristrutturazione di un appartamento accanto alla sua abitazione, così ha aggredito il capo cantiere con un coltello e gli ha rotto il naso. Poi si è barricato in casa e ha accolto i carabinieri con un’ascia. Alla fine C. M., 51enne, è stato arrestato.
Certo, questo citato è un caso estremo, ma molti studi hanno dimostrato che le immissioni di rumore si riflettono in modo negativo sulla psiche e sulla sua salute fisica di una persona.

I requisiti acustici delle abitazioni, sono fissati dal D.P.C.M. 5/12/97. Ad anni dalla sua entrata in vigore ancora in molti Comuni viene rilasciato il permesso di costruire senza richiedere al Costruttore la verifica dei requisiti del D.P.C.M. sul progetto e poi rilasciano anche il certificato di agibilità senza alcun controllo dei requisiti in opera mediante misurazioni acustiche e questo spiega il gran numero di controversie giudiziarie per danni da difetti d’isolamento acustico sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.
Tutto è lasciato alla sensibilità del compratore, che non conoscendo la legge molte volte trascura la problematica dell’isolamento acustico oppure si attrezza a sue spese per effettuare eventuale indagine fonometrica.

Il DPCM del 5/12/97 vigente purtroppo non obbliga ad effettuare un collaudo acustico dell’immobile, si limita a sancire che i valori indicati debbano essere rispettati in opera. In caso che il collaudo non venga effettuato è quindi l’impresa costruttrice e la direzione lavori che garantiscono il rispetto in opera del DPCM e si accollano le relative responsabilità. La questione della responsabilità è molto delicata e piena di sfaccettature. Come si dice sempre, prevenire è meglio di curare, soprattutto nell’acustica. I soldi che si crede possano essere risparmiati in fase di costruzione o di progetto vengono poi inevitabilmente spesi in riparazioni o spese legali.

E’ necessario partire con un buon progetto acustico già in fase progettuale, non aspettare l’ultimo momento quando tutto (disposizione degli ambienti, materiali, stratigrafie, passaggio impianti, ecc…) è già deciso.
Per saperne di più vistate il nostro sito web, grazie alla nostra esperienza decennale possiamo seguire il vostro progetto dal punto di vista acustico dall’inizio della fase progettuale, all’ acquisto dei materiali, alla realizzazione sul cantiere.